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ASSOCIAZIONE

STORIA

L’ Associazione è nata nel Gennaio 2008 per desiderio di un gruppo di villeggianti ‘storici’ che già facevano parte o della Consulta o del Senato dei Villeggianti.

 

Il Senato dei Villeggianti era costituito da coloro che frequentavano il Comune di Castione della Presolana da più di cinquant’anni, e veniva convocato due volte l’anno, in estate e durante il periodo natalizio.

Questi incontri amichevoli tra i villeggianti storici e l’Amministrazione Comunale erano molto apprezzati da tutti perché ci facevano sentire partecipi alla vita del luogo.

La Consulta invece, presieduta da Ilex Scarpellini e a cui Sonia Garbato partecipava come rappresentante dei Senatori, era stata ufficialmente riconosciuta dal Comune e si occupava di valorizzazione dell’ambiente e della difesa del territorio.

Da questi incontri è nata una forte presa di coscienza dell’importanza di difendere le peculiarità del territorio nell’interesse dei residenti e dei villeggianti.

Dare vita all'Associazione Amici della Presolana è stato il passo obbligato successivo.

ATTO COSTITUTIVO

1. I sottoscritti:

Agostino Da Polenza

Ilex Scarpellini

Graziella Cajani

Sonia Garbato

Elvira Bianchi

Ruggero Marabini

Maria Antonella Pansera

 

dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, l’Associazione denominata “Amici della Presolana”.

 

2. L’Associazione ha sede in via Boscovich 27, 20124 Milano.

3. L’Associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico ed ambientale della Conca della Presolana ed in particolare del territorio del Comune di Castione della Presolana; nonché l’incentivazione, lo sviluppo e l’organizzazione, in stretta collaborazione ed integrazione con quanti già operano in questa direzione, di attività economiche, culturali e di tempo libero, idonee a meglio valorizzare la vita nel territorio.

4. L’associazione ha la durata di anni dieci, prorogabili per uguale periodo di tempo.

5. L’Associazione è retta dalle norme degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile,e, per quanto compatibili,dalle norme del Codice Civile relative alle Associazioni riconosciute, nonché da quelle dello Statuto che, firmato dai sottoscritti, viene allegato sub A al presente atto e ne forma parte integrante.

 

6. In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo per il primo anno viene così costituito: Agostino da Polenza, Ilex Scarpellini, Graziella Cajani, Sonia Garbato, Elvira Bianchi, Ruggero Marabini, Maria Antonella Pansera. Presidente dell’Associazione viene nominato Ilex Scarpellini.

7. La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 50,00 (cinquanta/00)

 

8. Le spese del presente atto, sua registrazione ed annesse sono a carico dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente 

Piergiovanni Bellomi 

Vice Presidente

Maria Vezzoli 

Tesoriere

Beatrice Tomasoni 

Segretario

Elisabetta Ratti

Anty Pansera

Alberto Ferrari

Erica Zacchetti

Botanica

STATUTO

Articolo 1: Denominazione

  1. È costituita l’associazione denominata: “Associazione Amici della Presolana”. L’Associazione non ha scopo di lucro e ha la durata di 10 anni, prorogabili per eguale periodo di tempo; essa è retta dalle norme degli art. 36, 37, 38 del Codice civile e, per quanto compatibili, dalle norme del Codice civile relative alle Associazioni riconosciute.

  2. L’iscrizione all’associazione comporta ad ogni effetto, l’accettazione integrale dello Statuto, delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 2: Scopo

L’Associazione ha come scopo la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico ed ambientale della Conca della Presolana ed, in particolare del territorio del Comune di Castione della Presolana, nonché l’incentivazione, lo sviluppo e l’organizzazione, in stretta collaborazione ed integrazione con quanti già operano in questa direzione, di attività economiche, culturali e di tempo libero, idonee a meglio valorizzare la vita nel territorio.

Per il conseguimento di tali finalità, l’Associazione potrà assumere ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria.

Articolo 3: Soci

I Soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. Chiunque, a domanda da proporsi con presentazione di almeno due Soci, può chiedere di far parte dell’ Associazione. L’ammissione di nuovi soci è deliberata, previo gradimento da parte del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci nelle sedute ordinarie di cui al successivo Art. 5 e la qualità di Socio si acquista solo dopo la delibera dell’Assemblea.

Gli Associati hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di discussione e di voto e possono rivestire cariche associative. I soci che prestano attività a favore dell’Associazione non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute, in quanto necessarie allo svolgimento delle attività, giustificate e approvate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione determinata da morosità nel versamento della quota per un periodo superiore a due anni, da indegnità o da comportamento contrario al raggiungimento degli scopi sociali. Sull’esclusione dei Soci delibera l’Assemblea con decisione motivata.

Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento senza oneri, fermo restando in ogni caso il compimento degli incarichi presi e l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione, ivi compreso il pagamento della quota relativa all’anno in corso.
La qualifica di socio non è trasmissibile.

In nessun caso l’Associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Articolo 4: Quote

Tutti i Soci, fondatori ed ordinari, sono tenuti a pagare la quota iniziale di adesione di EURO 50,00 da versarsi all’atto di iscrizione; successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Associazione.
L’ammontare delle quote associative annuali viene deciso dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 5: Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei Soci

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario

Tutte le cariche di Presidente, Vicepresidente e consigliere vengono svolte dai soci a titolo gratuito e volontario; spetta loro solamente il rimborso di eventuali spese vive. Sul rimborso delle spese vive delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Assemblea dei Soci

Ogni anno deve aver luogo almeno un’assemblea generale ordinaria dei soci da convocarsi entro il 31 agosto. Eventuali assemblee generali straordinarie sono da convocarsi qualora ne venga fatta richiesta scritta al Presidente dell’Associazione da almeno la metà dei soci indicandone i motivi oppure qualora venga deciso dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

La convocazione di un’ ’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente mediante avviso inviato ai Soci, al loro domicilio, con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo, almeno 30 giorni prima della riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti da discutere, l’ordine di trattazione, nonché il luogo, il giorno e l’ora sia della prima che della seconda convocazione.

Per poter partecipare all’Assemblea, il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota annuale, anche effettuato almeno tre giorni prima dell’Assemblea.

Ogni assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci aventi diritto, senza limiti di presenza in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L’Assemblea provvede:

  • all’ammissione e all’esclusione dei soci;

  • all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, da scegliere fra i Soci;

  • all’approvazione del rendiconto consuntivo annuale, nonché all’approvazione del bilancio preventivo ed alle eventuali modifiche dello stesso;

  • all’approvazione del programma di attività presentato dal Consiglio Direttivo e di ogni iniziativa da intraprendere in conformità agli scopi sociali;

  • alla modifica dello Statuto Sociale

La votazione è palese. Sono ammesse le deleghe al voto ai Soci; ogni Socio non può essere delegato a rappresentare più di cinque associati.

 

Articolo 7: Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, scelti dall’Assemblea fra i Soci.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche in seguito a domanda scritta di almeno due Consiglieri, indicandone i motivi.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati ai Consiglieri, a mezzo raccomandata od altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza almeno 48 ore prima, e devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, la località della riunione e l’orario della stessa.

Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri, i quali deliberano a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. L’assenza ingiustificata di un Consigliere alle riunioni per due volte consecutive, ne determina la decadenza di diritto.

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo e deliberativo ed è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

  • elegge il Presidente e il Vice Presidente;

  • elabora un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;

  • propone il bilancio di previsione;

  • provvede alla stesura del conto consuntivo della gestione annuale, che si chiude ogni anno al 30 aprile e della relazione tecnica illustrativa;

  • propone l’ammontare annuo della quota associativa;

  • cura l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;

  • fissa le norme per il funzionamento e l’organizzazione delle attività utili o connesse al conseguimento delle finalità istituzionali;

  • dà disposizione per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • fissa la data di convocazione dell’Assemblea generale ordinaria, stabilendo il relativo ordine del giorno;

  • delibera sulle liti attive e passive ed assume ogni iniziativa urgente e necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, salvo sottoporre le relative delibere, per la ratifica, alla prima successiva Assemblea dei Soci;

  • propone l’ammontare delle quote annuali di adesione,

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza per dimissioni, per decadenza o per decesso, dei membri del Consiglio si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci.
L’incarico di Consigliere è gratuito

 

Articolo 8: Presidente, Vice Presidente, Segretario

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

  • Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea generale dei Soci, ed è assistito da un Segretario, le cui funzioni sono esercitate dalla persona scelta dal Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo.

  • In caso di assenza e/o legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce e ne esercita le funzioni.

  • Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni e delle altre sue incombenze.

 

Articolo 9: Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative ordinarie, nonché da eventuali donazioni e contributi straordinari dei soci o di persone, pubbliche o private, interessate alla realizzazione degli scopi sociali.

 

Articolo 10: Libri sociali e registri

L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri sociali e registri:

  • Libro dei Soci;

  • Registro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

  • Registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  • Registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza;

  • Libro inventario del patrimonio;

  • Giornale di cassa;

  • Libro mastro delle entrate e uscite.

I verbali delle riunione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, devono essere raccolti in registri a pagine numerate e precedentemente firmate dal Presidente e dal Segretario. Gli stessi sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui sopra.

Articolo 11: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale In seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di un terzo dei Soci dell’Associazione.

L’Assemblea che delibera queste modifiche dovrà riunire almeno due terzi degli aderenti all’Associazione o loro delegati, con voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta del 51% (cinquantuno per cento) degli associati.

In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’associazione, venendo a travolgere le finalità sostanziali della stessa.

 

Articolo 12: Scioglimento

Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà essere deliberato esclusivamente da una Assemblea generale in seduta straordinaria convocata appositamente e alla presenza di almeno i due terzi degli aderenti all’Associazione o loro delegati, con voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta del 51% dei Soci aventi diritto.

In caso di scioglimento l’eventuale residuo attivo di cassa ed i beni mobili ed immobili dovranno essere destinati ad una Istituzione avente finalità analoghe a quelle dell’Associazione o ad una organizzazione con finalità benefiche, secondo il voto dell’Assemblea.

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